Diritti e doveri dei Partecipanti
Art. 1
Il diritto di successione alla sorte è trasmesso da padre o madre Partecipante ai figli, siano essi maschi e/o femmine, senza alcuna esclusione, con parità di privilegi e obblighi verso la Partecipanza.
Art. 2
Al/alla Partecipante domiciliato/a ed abitante in territorio di Trino si concede l’annuale mezza sorte.
Art. 3
Al/alla Partecipante abitante fuori del territorio di Trino si accorda un solo quartarolo annuo.
Art. 4
I figli e/o le figlie di padre o madre morto/a prima dell’avolo/a Partecipante succedono alla sorte.
Art. 5
I figli, maschi e/o femmine, non hanno sorte pendente la vita del padre o della madre Partecipante.
Art. 6
Nessuno può ricevere due sorti per diritto di successione perché la sorte si eredita da un solo genitore.
Art. 7
I figli maschi e femmine divisi succedono al padre o alla madre Partecipante per una mezza sorte per ciascuno, purché abitanti nel territorio di Trino e non con altri.
Art. 8
La vedova Partecipante, convivente in Trino coi figli e/o le figlie Partecipanti avrà l’annuale mezza sorte; ed i figli e/o le figlie Partecipanti, per diritto di successione paterna, avranno ciascuno un solo quartarolo annuo; se saranno foresi, o vivranno con altri, anche la madre ne avrà uno solo.
Art. 9
I figli maschi o femmine di padre e madre Partecipanti, possono ereditare la sorte da entrambi i genitori, nel rispetto del precedente art. 6.
Art. 10
I fratelli e/o le sorelle Partecipanti indivisi, dimoranti in Trino, e non con altri, avranno il primogenito/a l’annuale mezza sorte e gli altri un solo quartarolo annuo per ciascuno.
Art. 11
I fratelli e/o le sorelle Partecipanti conviventi con altri in Trino sono considerati come foresi, ed avranno ciascuno/a un solo quartarolo annuo e nulla più.
Art. 12
I coniugi Partecipanti conviventi in Trino, e non con altri, avranno entrambi l’annuale mezza sorte. Se vivranno separati in Trino e non con altri, avrà ciascuno l’annuale mezza sorte.
Art. 13
La sorte di padre e madre Partecipanti senza prole si estingue a favore della massa sociale.
I figli naturali, siano essi maschi e/o femmine, se riconosciuti ai sensi del vigente ordinamento dello Stato Civile, succedono alla sorte.
Art. 14
Per avere diritto alla sorte bisogna fare la consegna regolare per l’inscrizione al Quinternetto nel mese di marzo che precede la distribuzione del taglio annuale; abitare in Trino siccome capo di famiglia, e non con altri, e tenervi casa e fuoco.
Art. 15
Il Partecipante, maschio o femmina, convivente in Trino con estranei ha diritto ad un solo quartarolo annuo come forese.
Art. 16
La donna Partecipante dimorante in Trino da sola o coi figli avrà diritto a due quartaroli annui, siccome capo di famiglia.
Art. 17
I Partecipanti, maschi e/o femmine, che si dividono dai fratelli e/o dalle sorelle per formare famiglia da soli in Trino e non con estranei avranno diritto all’annuale mezza sorte, sempreché ciò avvenga prima che spiri marzo e ne facciano a tempo la debita consegna.
Art. 18
Chi non è inscritto nel Quinternetto per omessa consegna non ha diritto alla sorte.
Art. 19
Chi non reclama prima dell’estrazione annuale per avvenute variazioni al Quinternetto non avrà diritto a compenso alcuno.
Art. 20
Il/la Partecipante che muore prima dell’estrazione senza prole perde subito il diritto alla sorte.
Art. 21
Il/la Partecipante abitante in Trino che, prima dell’estrazione, trasporta altrove la sua abitazione per servizio militare, o per qualsiasi altra causa o va a convivere con altri, anche in Trino, si considera come forese e non avrà più che un solo quartarolo annuo.
Art. 22
Chi reca guasti e disordini nella Selva o danno ai Soci-Partecipanti è passibile di multa, responsabile dei danni, delle spese e soggetto alla perdita della sorte per dieci anni.
Art. 23
Il ceduo deve essere atterrato con tutto marzo e trasportato dalla Selva con tutto aprile d’ogni anno sotto pena della perdita della legna.
Art. 24
Per avere diritto alla sorte bisogna essere iscritti negli annuali Quinternetti e provare d’essere discendenti dai Partecipanti originari sotto pena di grave multa, della radiazione dal Quinternetto, di contravvenzione agli Statuti, dei danni e delle spese.
Art. 25
Chi si appropria la sorte altrui perde la sua per dieci anni ed è passibile di multa, contravvenzione, danni e spese.
Art. 26
1. Chi abita nel territorio di Trino la maggior parte dell’anno, vi tiene casa e fuoco e convive solo colla moglie/col marito e coi figli, e non con altri, avrà l’annuale mezza sorte.
2. Chi abita fuori del territorio di Trino la maggior parte dell’anno, quantunque abbia qui casa, moglie/marito e figli avrà diritto ad un solo quartarolo annuo come forese e nulla più.
Art. 27
Il/la Partecipante dimorante in Trino, quantunque abbia casa, fuoco e famiglia, se convive con estranei, nel Ricovero, presso Corporazioni religiose od in qualunque istituto di beneficenza, è considerato come forese ed avrà diritto ad un solo quartarolo annuo e nulla più in forza di antica consuetudine tutt’ora i vigore.
Art. 28
La distribuzione della legna si farà possibilmente nel mese di novembre d’ogni anno.
Art. 29
Il Segretario ha diritto ad un’annua mezza sorte oltre a quella che gli spetta come Partecipante.
Art. 30
La nomina degli impiegati e dei salariati si farà dal Consiglio dei Capilista a maggioranza di voti, previa pubblicazione del posto vacante e delle relative condizioni. I nominandi dovranno essere possibilmente Partecipanti.
Art. 31
La nomina di sette Capilista, membri elettivi della Cumulativa Amministrazione, si farà tra Partecipanti, in dicembre d’ogni anno, in ragione di un terzo all’anno; entreranno in carica il primo gennaio successivo e vi dureranno tre anni.
Le votazioni avvengono alle date stabilite per il rinnovo dei Capilista scaduti, scegliendo i candidati tra coloro che si sono proposti e che vengono segnalati su di una unica lista, recante il nome degli stessi in ordine alfabetico; risultano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti rimane eletto il più anziano in età.
Art. 32
Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci-Partecipanti iscritti al Gran Libro. L’età minima per votare è quella consentita dalle vigenti leggi elettorali così come avviene per le Pubbliche Amministrazioni. Hanno diritto di voto tutti i titolari di sorte, uomini e donne, aventi diritti civili e senza pendenze con il Sodalizio.
Art. 33
La nomina di 2 Conservatori, scelti fra i Capilista, si farà il primo gennaio d’ogni anno dai Capilista a maggioranza di voti e dureranno in carica due anni dal dì dell’elezione, sempre che non scadano da Capilista. I Conservatori dovranno essere stati possibilmente Consiglieri Comunali.
Art. 34
La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi sarà formata da 5 membri nati (Sindaco e 4 consiglieri comunali) e da 7 membri elettivi (i Capilista).
Art. 35
Alla mancanza di Capilista o Conservatori si supplirà temporaneamente con nomina del Consiglio dei Capilista a maggioranza assoluta di voti.
Art. 36
Le delibere di Cumulativa Amministrazione saranno valide se presenti alle sedute almeno 8 membri e votate a maggioranza semplice, in prima convocazione. In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno sette giorni dalla prima, saranno valide se presente la maggioranza assoluta (7) dei membri in carica, e votate a maggioranza semplice.
Art. 37
La Città avrà diritto alla legna d’alto fusto occorrente alla costruzione delle fabbriche pubbliche; a 4 quartaroli per i consiglieri delegati ed a 2 per le scuole pubbliche.
Art. 38
Si fa espressa riserva che, per tutto quanto non fosse ben chiarito, o mancasse nei presenti articoli, si farà sempre riferimento ai Regolamenti e agli Statuti Generali vigenti di questo Sodalizio, i quali, quando non riformati, si devono intendere invariati in ogni loro parte. Testi di riferimento: 1) Francesco Bozzi, Raccolta de’ Statuti, Titoli, Giudicati e Sovrane Provvidenze comprovanti le prerogative e i diritti delle famiglie partecipanti sulli boschi denominati della Partecipanza siti sul territorio della città di Trino, tipografia Barberis, Torino, 1825; 2) Compendio di Statuto: 1° maggio 1911; 3) Rettifica Transazione 1793: 7 novembre 1979; 4) Referendum: 3 luglio 1988.